Farmer’s Market (mercato contadino) il 15/09/2023

Una rete di produttori, contadini e trasformatori che si incontrano e animano luoghi dove fare la spesa, conoscersi e mangiare in compagnia. Un mercato gestito da una comunità, con valori e regole condivisi. A questo aspira il secondo esperimento di Mercato Contadino della città di Andria. Di seguito, alcune linee guida per potersi candidare all’evento e per poter essere presenti con i propri prodotti nel giorno del mercato che si terrà il giorno 15 Settembre 2023, dalle ore 17.00 alle ore 23.00, presso la Villa Comunale “G. Marano”.

Lo spirito che anima il Mercato Contadino è raccogliere cibi e vini buoni per il palato, puliti per l'ambiente e giusti per le persone. A trovare spazio - in forma gratuita e negli stalli messi a disposizione dall'organizzazione - saranno solo prodotti locali e di stagione, proposti solo da chi produce quello che vende; le vendite inoltre saranno accompagnate da momenti di animazione e laboratori di educazione alimentare. L’istituzione del Mercato Contadino ha lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli, valorizzare le produzioni agricole locali, soddisfare le esigenze dei consumatori all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e concorrere alla riduzione dei costi di distribuzione e trasporto delle merci.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un’opportunità per accorciare la filiera d’acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L’imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il Mercato del Contadino nasce per:

a. Favorire l’incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualità;
b. Accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
c. Promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza delle etichettature, equità nei prezzi e garanzie sull’origine dei cibi;
d. Promuovere l’educazione alimentare, la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzarsi nell’ambito del mercato;
e. Promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori, in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dalle presenti Linee Guida che saranno applicate in esecuzione del progetto “Andria Food Policy Hub – Parte FSE”, finanziato dalla Regione Puglia, POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse prioritario III – Azione 3.2 – Asse prioritario IX – Azione 9.3 – Programma regionale “PUGLIASOCIALEIN” – Hub di innovazione sociale – CUP B84J21000130009. La finalità del presente regolamento è fissare le norme per la partecipazione al Mercato Contadino (Farmer’s Market) del Comune di Andria riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e di piccoli artigiani trasformatori del mondo alimentare.

 

Parole chiave del Mercato Contadino sono:

- Prezzi equi, per chi compra e chi produce;
- Alimenti freschi, ricchi di sapore e legati alla cultura del territorio;
- Prodotti locali, rispettosi dell’ambiente e della salute;
- Nuovi spazi di incontro tra consumatori e produttori alimentari;
- Sostenibilità ambientale con l’impegno a produrre meno rifiuti possibili, smaltirli in modo corretto con attenzione al risparmio energetico e utilizzo di materiali di consumo il più possibile biodegradabili.

Produttori

Il Mercato Contadino è riservato solo alle aziende agricole di produzione diretta. Protagonisti principali del Mercato sono quelle categorie di produttori che fanno più fatica a confrontarsi con il circuito della grande distribuzione, ma la cui dimensione aziendale permette spesso di presentare prodotti di qualità.

Chi è ammesso al Mercato Contadino vede riconosciuta la possibilità di una retribuzione corretta del proprio lavoro e nel contempo si impegna a trattare correttamente i propri dipendenti. Il presupposto principale è che presentino solo i loro prodotti, frutto del loro impegno e della loro esperienza. Con la presenza diretta possono creare un legame con i consumatori, raccontando i prodotti dei quali si assumono la responsabilità, il lavoro che ne è alla base, ciò che ne definisce la loro qualità e ne giustifica il prezzo praticato.

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., così come modificato dall’art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, “chi esercita l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività i prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
L'attività di vendita all'interno del mercato contadino è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. Sono ammessi, nel limite del 20 per cento degli espositori agricoli, anche trasformatori alimentari artigianali. Tali espositori verranno comunque valutati, al fine dell’ammissione, dal Food Policy Hub della città di Andria

Prodotti

Obiettivo resta quello della preservazione della cultura alimentare della comunità che ospita il mercato e contribuisce alla difesa della biodiversità. All’interno del Mercato trovano spazio un'ampia varietà di frutta e verdura fresca, conserve, carni, prodotti caseari, uova, miele, dolci, pane, olio, vino e ogni prodotto che appartiene alla cultura alimentare locale. Sono sempre ben accetti prodotti che presentino certificazioni di qualità come prodotti Biologici, Dop, Igp, Doc, Igt, Stg, ecc.

Per questo, durante il mercato contadino è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, comunque rientranti nelle regolari attività agricole dell’impresa. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi a quanto previsto dalla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. All’interno del mercato contadino di vendita diretta è ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico – sanitarie. È sempre vietata la vendita di animali vivi e macellati.

Domanda di partecipazione

Le aziende interessate alla partecipazione debbono presentare la domanda via pec, pena l’esclusione, all’indirizzo: info@pec.andriafoodpolicyhub.it entro e non oltre le ore 12.00 del 06/09/2023. La domanda è presente in allegato alle presenti Linee Guida e va adeguatamente compilata prima dell’invio. Errori di compilazione potrebbero causare l’esclusione dalla partecipazione. Assieme alla domande di partecipazione è necessario compilare ed inviare anche la Scheda informativa dell’azienda, anch'essa allegata al presente documento.

Hanno precedenza nell’assegnazione delle aree, sino ad esaurimento degli stalli, previsti in numero di 15, assegnati in base al criterio cronologico di arrivo delle istanze:

1) titolari di aziende agricole residenti nel Comune di Andria con le stesse ricadenti nel territorio del Comune di Andria;
2) titolari di aziende agricole residenti nel Comune di Andria con le stesse ricadenti nei territori limitrofi;
3) titolari di aziende agricole non residenti nel Comune di Andria con aziende ricadenti nel Comune di Andria;
4) titolari di aziende agricole non residenti nel Comune di Andria con aziende site nei Comuni limitrofi.

Resta necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, incluso l’aver ottemperato all’obbligo della denuncia per registrazione produttore primario ed attività connesse (Reg. CE n. 852/04 e D.G.R. n.275/06);

Stalli

Il Mercato Contadino di Andria prevede la dotazione di 15 stalli da destinare agli espositori che ne faranno richiesta. Nel caso di un numero maggiore di domande rispetto agli stalli disponibili si procederà ad assegnare i posteggi in base al criterio cronologico di arrivo delle domande. L’assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà, nel rispetto del presente documento, tenendo conto il criterio della differenziazione merceologica dei prodotti presenti.
L’operatore assegnatario di posteggio deve comunicare, almeno cinque giorni prima dell’evento, al Food Policy Hub l’eventuale assenza, giustificando le ragioni. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, ai sensi dell’art. 8, comma 12, L.R. 18/1995.

Obblighi a cura degli imprenditori agricoli autorizzati

Sono fissati i seguenti obblighi a cura degli imprenditori agricoli:

a. Porre in vendita esclusivamente i prodotti provenienti dalla propria azienda agricola;
b. Fornire all’organizzazione del Mercato Contadino tutte le informazione necessarie alla regolare presentazione presso lo Sportello Unico Attività Produttive della denuncia di inizio attività per la vendita del settore alimentare (art. 6 REGOLAMENTO CE n. 852/04 e D.G.R. n. 275 DEL 16.05.2006)
- si precisa che gli oneri per l’espletamento delle pratiche amministrative e burocratiche sono a carico dell’organizzazione;
c. Installare le attrezzature in modo tale da non alterare il suolo pubblico, in particolare è vietato infiggere pali o punte, smuovere la pavimentazione;
d. Ripristinare e lasciare pulito, al termine del mercato, lo spazio assegnato.

Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli

All’interno del mercato contadino possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio.
Potranno essere realizzate anche sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. È ammessa, se debitamente comunicata all’organizzazione e indicata nella apposita S.C.I.A. presso il S.U.A.P del Comune di Andria, l’attività di degustazione e somministrazione di alimenti di propria produzione, sempre nel rispetto delle normative sull’igiene e la sicurezza degli alimenti.

Occupazione del posteggio

È obbligatorio recarsi presso l’area di mercato almeno un’ora prima dell’inizio dell’evento (h.17.00) ed è fatto divieto di lasciare l’area fino alla conclusione dell’evento, prevista per le ore 23.00. L’organizzazione avrà in carico la predisposizione tecnico-logistica degli spazi, in base alle domande ricevute.

Prezzi

L’imprenditore agricolo è obbligato ad esporre sui prodotti posti in vendita le etichette e cartellini riportanti tutte le informazioni previste per legge relative alle caratteristiche in modo ben visibile, specificando l’origine dei prodotti e i relativi prezzi.

Requisiti igienico sanitari delle attrezzature e del personale addetto al mercato

Eventuali banchi vendita ulteriori rispetto a quanto fornito dal Comune di Andria devono rispettare norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento CE n.852/04 e D.G.R. n.275/06 e di tutte le normative specifiche in vigore.
Le strutture mobili, i locali e distributori automatici per la vendita di alimenti debbono essere situate, progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione - in modo tale da evitare rischi di contaminazione.
Le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e disinfettare. Esse devono essere composte da materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici. I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.
Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

Circolazione dei veicoli all’interno del mercato e Attività di vigilanza

Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell’orario stabilito. L'attività di controllo del mercato contadino verrà verificata dagli organi di pubblica sicurezza.

Esclusione dall’accesso al mercato

Il Food Policy Hub stabilisce l’esclusione dell’imprenditore agricolo dal mercato contadino, dandone comunicazione all’interessato tramite pec, nei seguenti casi:
a. per perdita dei requisiti previsti dalle presenti Linee Guida;
b. per inottemperanza agli obblighi previsti dalle presenti Linee Guida.

Danni a terzi

L’Amministrazione Comunale e il Food Policy Hub declinano ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.

Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano. Il D.M. 20/11/07, in attuazione dell’art. 1 comma 1065 della Legge 27/12/06 n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l’attivazione dei mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.
Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.
Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale. L’esercizio dell’attività di vendita nell’ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATO 2 – SCHEDA AZIENDALE MERCATO CONTADINO